Successioni

Lo Studio Legale Casciano Guerrini, con sede a Firenze, offre assistenza e consulenza con riferimento a tutte le possibili problematiche che possono insorgere in materia di successioni.

Il diritto successorio storicamente manifesta una complessità che pochi altri settori del diritto privato esprimono, poiché, essendo deputato a regolare le conseguenze giuridiche della fine dell'esistenza di una persona, in esso si gioca la difficile ricerca di un equilibrio tra autonomia individuale e solidarietà familiare.

Nel fare ciò la disciplina del fenomeno successorio inevitabilmente deve fare i conti con i principali istituti del diritto civile (proprietà, famiglia, contratto, diritti reali) ed anche con istituti del diritto pubblico.

Infatti, ogni rapporto giuridico, patrimoniale o non patrimoniale, privato o pubblico, viene travolto dall'evento morte della persona fisica, oppure dalla cessazione della persona giuridica, e il diritto successorio è chiamato a decidere della sorte di ognuno di tali rapporti.

Questa forte compenetrazione del diritto successorio nell'intero sistema giuridico è la ragione per la quale costituisce un settore del diritto tendenzialmente statico, cioè molto refrattario all'innovazione.

Ecco perché gli istituti tradizionali del diritto successorio sono rimasti nel tempo sostanzialmente immutati:

- distinzione fra successione testamentaria e successione ex lege in assenza di valide disposizioni testamentarie;

- limiti alla facoltà di disporre per via testamentaria: quote indisponibili da parte del testatore e quindi riservate ai cosiddetti eredi legittimari o necessari;

- forme alternative delle disposizioni testamentarie: testamento pubblico; testamento olografo; testamento segreto; testamenti speciali;

- diversa tipologia di contenuto delle disposizioni testamentarie: istituzione di erede; conferimento di un legato; riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio;

- alternativa fra accettazione dell'eredità (che comporta per il debitore il rischio di essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con i beni del proprio patrimonio personale) e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (che invece consente all'erede di rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti dell'attivo dell'asse ereditario);

- rinuncia all'eredità consistente in una dichiarazione espressa dell'erede di voler rinunciare all'eredità da compiersi entro il termine di prescrizione del diritto di accettare la stessa eredità (10 anni dalla morte del de cuius);

-l'eredità giacente, espressione con cui si compie riferimento alla situazione in cui si trova l'eredità fra la morte del de cuius ed il momento in cui il/i chiamato/i all'eredità per testamento o ex lege la accettano acquistando la qualità di erede/i; durante tale periodo è possibile chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente;

- la disciplina relativa ai conflitti che possono insorgere fra l'erede apparente e il vero erede, oppure soggetti terzi;

- la comunione ereditaria, ovvero la situazione di contitolarità in ordine ad uno o più beni ereditari da parte di alcuni eredi, che, evidentemente, può cessare solo a seguito di una divisione della comunione ereditaria, per accordo dei soggetti interessati oppure in virtù di un provvedimento giudiziale;

- ha poi una forte interazione con il diritto successorio il contratto di donazione, non foss'altro in ragione dell'istituto della collazione in virtù del quale i figli, i loro discendenti ed il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando era in vita.

Accanto a tali istituti tradizionali sono comunque stati introdotti nell'ordinamento istituti più recenti:

- i cosiddetti patti di famiglia introdotti dalla legge 14 febbraio 2006 n. 55 e disciplinati dall'art. 768 bis del codice civile;

- il principio di unicità dello stato di figlio introdotto con D. Lgs. n. 154/2013 che, tra l'altro, ha determinato la modifica dell'art. 573 del codice civile.

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